Residenza fiscale all'estero: i 183 giorni e le regole dal 2024
Dal 2024 l'art. 2 del TUIR guarda a residenza, domicilio inteso come relazioni personali e familiari, presenza fisica contando le frazioni di giorno e iscrizione anagrafica. Come si contano i 183 giorni e cosa ha chiarito la circolare 20/E.
7 min di lettura di Filippo Angeloni
In breve. Dal 1° gennaio 2024 sei residente fiscale in Italia se per la maggior parte dell'anno (183 giorni, 184 nei bisestili) si verifica anche uno solo di questi criteri: hai in Italia la residenza civilistica, il domicilio inteso come luogo delle relazioni personali e familiari, la presenza fisica, contando come intero anche un giorno parziale, oppure l'iscrizione all'anagrafe, salvo prova contraria. I 183 giorni all'estero sono necessari ma non bastano: se famiglia e casa restano qui, resti residente qui.
Le regole le ha cambiate il D.Lgs. 209/2023, e l'Agenzia delle Entrate le ha spiegate nella circolare n. 20/E del 4 novembre 2024. Qui le vediamo con gli esempi della circolare.
Quando si è residenti fiscali in Italia dal 2024?
Si è residenti fiscali in Italia quando, per la maggior parte del periodo d'imposta e contando anche le frazioni di giorno, si ha la residenza civilistica o il domicilio in Italia, oppure si è presenti in Italia. Si presume residente anche chi è iscritto all'anagrafe, salvo prova contraria. È il testo dell'art. 2, comma 2, del TUIR riscritto dal D.Lgs. 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024.
| Criterio | Prima del 2024 | Dal 2024 |
|---|---|---|
| Residenza | Dimora abituale (art. 43 del codice civile) | Invariato |
| Domicilio | Sede principale degli affari e interessi (codice civile) | Luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari |
| Presenza fisica | Non c'era | Nuovo criterio: basta essere in Italia per la maggior parte dell'anno, contando le frazioni di giorno |
| Iscrizione all'anagrafe | Presunzione assoluta | Presunzione relativa: ammette prova contraria |
I criteri sono alternativi: ne basta uno. Per non essere residente devi quindi poter dimostrare che, per la maggior parte dell'anno, non se n'è verificato nessuno.
Dal 1° gennaio 2027 il TUIR del 1986 viene sostituito dal nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026). La definizione resta la stessa parola per parola, all'art. 2 del nuovo testo.
Come si contano i 183 giorni?
I 183 giorni (184 negli anni bisestili) si contano sommando tutti i giorni dell'anno solare in cui si verifica il criterio, anche se non sono consecutivi. Per la presenza fisica conta ogni frazione di giorno.
La circolare 20/E fa tre esempi utili:
- Giorni sparsi. Una persona non residente passa in Italia, nel 2024, periodi diversi: tre settimane a gennaio, una a febbraio, tutto aprile, due settimane a maggio, giugno e luglio interi, ottobre, qualche giorno a novembre e dicembre. In totale fa 184 giorni: per il 2024 è residente fiscale in Italia.
- Un'ora vale un giorno. Chi atterra in Italia alle 23 del 1° luglio 2024 e riparte all'una di notte del 31 dicembre ha 184 giorni di presenza, perché il primo e l'ultimo giorno contano interi anche se in Italia ci ha passato un'ora.
- Andata e ritorno. Chi vive in Italia fino al 29 febbraio, si trasferisce all'estero dal 1° marzo al 29 agosto e rientra il 30 agosto, ha avuto la dimora abituale in Italia per 184 giorni non consecutivi: resta residente per tutto il 2024.
L'unica eccezione indicata dall'Agenzia è la presenza meramente temporanea od occasionale, come uno scalo aereo in Italia per prendere una coincidenza verso un altro Paese.
Il consiglio pratico è tenere un calendario dei giorni in Italia, con le prove: carte d'imbarco, timbri, ricevute. Se un giorno la residenza viene contestata, la circolare dice che il contribuente può dimostrare con documenti di pari valore di non aver raggiunto la soglia.
Cosa conta come domicilio per il Fisco?
Per il Fisco il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari. Il legislatore ha scelto di dare più peso a queste relazioni che a quelle economiche, proprio per ridurre il contenzioso nato dal vecchio rinvio al codice civile.
Secondo la circolare 20/E rientrano nelle relazioni personali e familiari:
- il matrimonio e l'unione civile;
- le relazioni stabili, come le coppie conviventi;
- i rapporti sociali stabili che risultano da elementi certi, per esempio l'iscrizione annuale a un circolo culturale o sportivo.
L'Agenzia guarda anche ai comportamenti con cui una persona mostra di voler mantenere un legame con l'Italia. L'esempio della circolare è chiaro: chi si iscrive all'AIRE e va a lavorare all'estero, ma tiene una casa in Italia con le utenze attive e ci torna nei fine settimana e in ferie, può aver mantenuto il domicilio in Italia.
E quando le relazioni sono divise fra due Paesi? La circolare racconta il caso di Tizio: figli in Italia, coniuge nello Stato Beta, lavoro in Italia, 145 giorni l'anno in Italia, 120 nello Stato Beta e 100 altrove. Le relazioni sono equivalenti, quindi si guarda alla permanenza fisica, e Tizio risulta residente in Italia.
Una conseguenza importante: il domicilio non dipende da quanti giorni passi in Italia. Puoi passare fuori dall'Italia nove mesi l'anno ed essere comunque residente, se qui hai moglie e figli.
Lo smart working dall'estero o dall'Italia cambia la residenza?
Sì, in entrambe le direzioni. Dal 2024 chi lavora da remoto dall'Italia per 183 giorni è residente fiscale in Italia per la sola presenza fisica, anche se il datore di lavoro, la famiglia e la residenza anagrafica sono all'estero. E chi è residente deve dichiarare in Italia tutti i redditi, ovunque prodotti, non solo quelli del lavoro, salvo quanto prevedono le convenzioni.
Chi invece lavora da remoto dall'estero per 183 giorni non diventa automaticamente non residente. Resta residente in Italia se mantiene qui, per la maggior parte dell'anno, la residenza civilistica, il domicilio o l'iscrizione anagrafica non superata da prova contraria. È il caso tipico del nomade digitale che passa l'anno in giro ma ha casa e famiglia in Italia. Chi pensa di lavorare da remoto da Panama trova i dettagli in lavorare da remoto da Panama.
Cosa succede se due Stati ti considerano residente?
Se due Stati ti considerano entrambi residente fiscale e fra loro c'è una convenzione contro le doppie imposizioni, la residenza si assegna a uno solo con le regole della convenzione, che prevalgono sulla legge italiana. Le convenzioni dell'Italia seguono in larga parte il modello OCSE, che usa questa sequenza:
- l'abitazione permanente;
- il centro degli interessi vitali;
- il soggiorno abituale;
- la nazionalità.
La circolare 20/E precisa che queste regole servono anche per superare la presunzione dell'iscrizione anagrafica, purché anche l'altro Stato ti consideri residente secondo le sue leggi. E ricorda che le convenzioni con Germania, Svizzera e Panama prevedono il frazionamento dell'anno: chi trasferisce definitivamente il domicilio da uno Stato all'altro cessa di essere residente nel primo dal giorno successivo al trasferimento.
Un limite da non dimenticare: la convenzione si applica solo se l'altro Stato ti considera davvero suo residente fiscale. Un permesso di residenza migratorio, da solo, non lo dimostra. Di solito serve un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità fiscale dell'altro Paese. Sul caso specifico di Panama ho scritto residenza a Panama e tasse in Italia.
Se fra i due Stati non c'è una convenzione, non c'è un arbitro: ciascuno applica le sue regole, e puoi finire tassato due volte.
Cosa cambia per chi va in un Paese della lista nera?
Chi è cittadino italiano, si cancella dall'anagrafe e si trasferisce in uno Stato della lista del D.M. 4 maggio 1999 si presume residente in Italia, salvo prova contraria. È l'art. 2, comma 2-bis, del TUIR, che dal 2027 diventa il comma 3 del nuovo Testo unico. Il D.Lgs. 209/2023 non l'ha modificato.
A ottobre 2026 nella lista ci sono, fra gli altri, Panama ed Emirati Arabi Uniti. La Svizzera ne è uscita dal 1° gennaio 2024. Il Paraguay non c'è.
Per superare la presunzione, citando la circolare n. 140 del 1999, l'Agenzia chiede di dimostrare la perdita di ogni significativo legame con l'Italia e una localizzazione reale e duratura nel nuovo Paese. Cosa vuol dire in pratica è spiegato nell'articolo sull'esterovestizione delle persone fisiche.
Si può chiedere all'Agenzia delle Entrate se si è residenti?
No, non con un interpello. La circolare 20/E ribadisce che l'accertamento della residenza richiede la verifica di elementi di fatto, che non si può fare in sede di interpello: le istanze su questo tema sono inammissibili.
Vuol dire che la valutazione la devi fare tu, prima, con chi ti segue. E che la prova della residenza estera si costruisce nel tempo, conservando documenti: contratto di casa, utenze, iscrizione dei figli a scuola, contratto di lavoro, registro dei giorni, certificato di residenza fiscale del nuovo Paese. L'iscrizione all'AIRE, obbligatoria per chi si trasferisce, è uno di questi elementi ma non il decisivo: lo spiego nella guida all'iscrizione AIRE.
Il quadro generale, con il confronto fra Panama, Paraguay, Dubai e Svizzera, è nella guida alla residenza all'estero. Se vuoi capire come si applicano questi criteri alla tua situazione prima di trasferirti, possiamo vederlo in una consulenza sulla residenza.
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